In questo articolo vorrei riprendere un lavoro già affrontato qualche mese fa su Charta Minuta relativo alle nuove norme EBA, Autorità Bancaria Europea, sulla definizione di soggetto inadempiente e di default della clientela privata, PMI e imprese. I nuovi criteri di valutazione sono disciplinati nell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) sulla disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari. Tale definizione è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di Default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.
Il nuovo strumento di definizione del concetto di inadempienza ha come obiettivo quello di ridurre i crediti deteriorati ma rischia di avere un impatto disastroso sull’economia del nostro paese già segnata fortemente dalla crisi pandemica. Proprio in questi giorni il Presidente di FDI, On. Giorgia Meloni, chiederà al presidente del consiglio Mario Draghi di sollecitare le Istituzioni Europee, che ben conosce, di posticipare l’introduzione di tali regole prudenziali al fine di evitare una contrazione ancora più sostanziale dell’attività delle imprese italiane.
In sintesi, il Regolamento prevede la segnalazione nelle Centrali Rischi di tutte le esposizioni debitorie dopo 90 giorni di sconfinamento: per i privati ogni qualvolta ci sia uno sconfinamento sul conto di regolamento superiore ad euro 100 e all’1% del totale delle esposizioni; per le imprese quando lo sconfinamento sia superiore ad euro 500 e all’1% del totale delle esposizioni. Le segnalazioni riguarderanno tutti i finanziamenti in essere. La normativa composto le seguenti conseguenze sulle partite di pagamento collegate al rapporto di conto:
- gli addebiti automatici non saranno più consentiti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sul c/c.
- famiglie titolari di un conto rimasto senza provvista rischiano un’improvvisa interruzione ai pagamenti di utenze, stipendi, versamenti tributari, eventuali contributi previdenziali, rate di mutui e finanziamenti.
- le nuove regole impongono di bloccare le rimesse interbancarie dirette (Rid). Il cliente diventa moroso nei confronti del titolare della Rid, un’informazione con rilevanti conseguenze sul profilo reputazionale del cliente.
Cambiano anche le regole di comunicazione degli indicatori di costo per i clienti sia in fase pre contrattuale che post contrattuale. La nuova normativa sulla trasparenza sostituisce l’ISC con il nuovo indicatore ICC (indicatore di costi complessivi). Il calcolo del nuovo indicatore include nuove spese in passato non considerate, come ad esempio quelle relative all’emissione delle carte di debito e credito.
Cambiano anche le commissioni applicate agli affidamenti e agli sconfinamenti. Già da tempo viene utilizzata, in sostituzione della commissione di massimo scoperto, la messa a disposizione fondi (MDF), applicabile alle aperture di credito regolate in conto corrente, e la commissione di istruttoria veloce (CIV), applicabile agli sconfinamenti. La MDF è commisurata alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione è liberamente determinato nel contratto ma non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma affidata. La caratteristica dell’onnicomprensività comporta che non possano essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi e all’utilizzo dei medesimi.
L’entrata in vigore delle nuove regole EBA porterà ad una revisione sia nel rapporto con la cliente in una fase nella quale si prospetta per gli istituti di credito un nuovo periodo di forti aggregazioni e fusioni con forti incidenze sul sistema organizzativo e commerciale.
Dal punto di vista della clientela, al fine di poter introdurre soluzioni che possano impattare di meno sulla gestione dei rischi al fine di evitare segnalazioni di morosità, molti soggetti privati dispongono da tempo di “scoperti di conto” collegati ai rapporti di corrispondenza ordinari soprattutto su quei contratti che prevendono l’accredito di stipendi, pensioni e altre forme di compensi periodici. In tali condizioni è possibile utilizzare la differenza fra saldo contabile e saldo disponibile per coprire spese al momento non supportate dal primo.
Lo sconfinamento viene allora calcolato oltre il livello del saldo disponibile, il cui superamento riguarda un prestito e non più un deposito. Le banche possono certamente prevedere di ampliare il perimetro dei destinatari di questa soluzione, con ammontare anche limitato, per risolvere situazioni contingenti legate ad utenze e rate, evitando l’insorgere di problemi, tra l’altro, con notevoli costi amministrativi, sostituiti invece da interessi attivi.
In termini di gestione del rapporti sarebbe opportuno comunicare periodicamente alla clientela il saldo del conto corrente. Oggi la gestione delle informazioni è ovviamente migliore ed immediata attraverso l’utilizzo di App e altri canali evoluti.
Un’altra soluzione da sviluppare concerne la distinzione fra conti correnti e conti di deposito quale strumento per gestire in anticipo il possibile manifestarsi di saldi negativi. Si potrebbe valutare, nel caso dei rapporti bancari, quanto già in essere nella applicazione della normativa prevista per MIFID e IDD in termini di responsabilità dell’intermediario nei confronti del cliente, in qualità di contraente forte del rapporto per indurre il cliente a gestire con tempi e quantità idonei il passaggio tra i due conti, in anticipo rispetto alla soglia.
Un’altra soluzione più sofisticata può coinvolgere i fondi comuni monetari, sviluppandone la funzione di riserva, in tempi ormai prolungati nei quali il rendimento è sostanzialmente nullo.
Queste soluzioni comportano una modifica della struttura organizzativa degli Istituti di Credito e, di non poco conto, la differenza delle soluzioni da adottare sulla clientela evoluta rispetto a quella meno esperta e aperta a soluzioni digitali.
E’ evidente, comunque, che queste misure solutive si vanno a scontrare con la natura giuridica del conto corrente di corrispondenza che assegna una specifica responsabilità al suo utilizzatore, in quanto esso è il “contratto con il quale la banca si obbliga ad eseguire gli ordini ricevuti dal cliente” con la possibilità di utilizzare a vista le somme disponibili, senza limitazioni di tempo. Ciò impedisce di prevedere l’utilizzo di quantità non disponibili ad eccezione di eventuali fidi in essere.
Altro elemento da considerare sul quale potrebbe impattare la nuova disciplina di default è la politica gestionale delle banche verso l’utilizzo di nuove forme di pagamento attraverso canali evoluti.
Le carte di credito e di debito verrebbero coinvolte nel nuovo processo di gestione dei rischi di insolvenza. La normativa potrebbe privilegiare lo sviluppo delle prime rispetto alle seconde perché, avendo pagamenti programmati negli addebiti il cliente potrebbe gestire meglio il saldo disponibile rispetto alle carte di debito che generano un impatto immediato sul saldo del conto di regolamento.
Per concludere, appare indispensabile in questo momento storico di post pandemia un rinvio nell’attuazione concreta del nuovo strumento di gestione delle inadempienze e, in futuro, una comunicazione efficace e consapevole delle banche verso la clientela privata, PMI e impresa. Utilizzare delle logiche di flessibilità nella valutazione di classificazione a default cercando di verificare la storicità dei clienti, la sperimentazione dei rapporti e la gestione efficace nel tempo degli affidamenti concessi.
Giuseppe Della Gatta, esperto di Diritto dell’economia