Smart working: cosa succede dal 1 aprile – Allo studio una procedura di comunicazione semplificata, sul modello degli invii massivi consentiti durante lo stato d’emergenza.
Cosa ne sarà dello smart working con la fine dello stato di emergenza? Aziende e lavoratori guardano con apprensione alla data del 1 aprile 2022, quando tutto dovrebbe tornale alla normalità. A seguito delle pressioni fatte in questi mesi, potrebbe essere mantenuta la procedura semplificata adottata durante l’emergenza pandemica, ma vediamo come.
Il lavoro agile durante la pandemia
Durante l’emergenza sanitaria Covid sarebbero stati tra i 5 e gli 8 milioni di lavoratori ad utilizzare lo smart working, con caratteristiche differenti, in funzione dei diversi settori produttivi. A rivelarlo la relazione del gruppo di studio “Lavoro agile”, istituito dal ministro Orlando, specificando che lo smart working ha coinvolto una quota tra il 28% e il 35% della forza lavoro, cifra davvero alta se paragonata ai livelli pre-pandemia.
Smart working, cosa succederà con la fine dello stato di emergenza
Grazie alle procedure semplificate introdotte dal governo durante la pandemia Covid, le imprese hanno potuto utilizzare lo smart working senza impelagarsi nella burocrazia. Durante lo stato di emergenza, infatti, per attivare il lavoro agile è sufficiente un accordo unilaterale dell’azienda. Si tratta di un regime semplificato per gli invii delle comunicazioni, che ha preso il posto della procedura ordinaria che prevedeva il ricorso all’accordo individuale con il lavoratore. In tal modo si è riusciti in pochissimo tempo ad avere un’ampia adesione al lavoro agile, ma cosa succederà dal 1 aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza?
Come cambia il lavoro agile dal 1 aprile 2022
In teoria tutto dovrebbe tornare come prima della pandemia, ma è da mesi che imprese e sindacati stanno spingendo per una revisione delle procedure per l’accesso al lavoro agile. Sarebbe davvero complesso per le aziende perfezionare e inviare milioni di singoli accordi individuali per proseguire con lo smart working. Proprio per questo il ministro del lavoro Andrea Orlando sembra essere pronto a venire incontro alle richieste delle parti sociali. Lo scorso 7 dicembre è stato firmato un protocollo con le linee guida sullo smart working che, tra le tante cose, conferma il meccanismo semplificato di comunicazione del lavoro agile.
Smart working: allo studio una procedura di comunicazione semplificata
“L’obiettivo è intervenire entro il 31 marzo – spiega Pasqualino Albi, ordinario di diritto del Lavoro all’università di Pisa e consigliere del ministro Orlando – Si sta valutando di utilizzare il primo veicolo normativo disponibile, per presentare un emendamento e modificare le procedure previste dall’articolo 23, dopodiché servirà un decreto ministeriale”. In ogni caso, “l’orientamento del ministero è di consentire, anche dopo il 31 marzo, una procedura di comunicazione semplificata, sul modello degli invii massivi consentiti durante lo stato d’emergenza – ha spiegato Albi a Il Sole 24 Ore – . In pratica, si torna all’accordo individuale, ma semplificando le procedure, anche in caso di rientro dal lavoro agile al lavoro in presenza. L’obiettivo condiviso è quello di semplificare la complessa procedura individuata dall’articolo 23 della legge 81, considerando che il lavoro agile non rappresenta un nuovo contratto di lavoro, ma una modalità di esecuzione di un contratto già in essere”, ha puntualizzato il consigliere del ministro Orlando.
Smart working: le linee guida
Mentre le grandi aziende si stanno muovendo per adottare lo smart working anche dopo la fine dello stato di emergenza, con forme ibride di lavoro agile, ossia alternando giorni in presenza e giorni di lavoro da remoto, ci si chiede come cambierà lo smart working. Secondo le linee guida del 7 dicembre, per il lavoro agile resta necessaria l’adesione volontaria del lavoratore con un accordo individuale scritto e con il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore non può far scattare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Inoltre, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali (livello, mansioni, retribuzione) e dà diritto allo stesso trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni in presenza.