Giustizia: Sbai “Finalmente una linea invalicabile, la Cassazione ferma la scusa dell’attenuante culturale e religioso”

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Con la sentenza n. 38233/2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che nessuna tradizione culturale o convinzione religiosa può giustificare la violenza domestica e la subordinazione della donna. La vicenda riguarda un uomo condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie, sottoposta per anni a violenze fisiche e psicologiche, minacce, privazioni economiche e limitazioni della libertà personale, anche durante la gravidanza e alla presenza dei figli minorenni.

La difesa aveva invocato il contesto culturale e religioso dell’imputato per contestare l’aggravante dei futili motivi. La Cassazione ha respinto tale argomentazione, chiarendo che imporre alla donna limitazioni nel chiedere denaro, uscire, utilizzare il telefono, compiere scelte autonome o denunciare gli abusi costituisce una manifestazione di sopraffazione e volontà di controllo. La Corte ha quindi riconosciuto la particolare riprovevolezza di condotte violente finalizzate a comprimere diritti e libertà che appartengono pienamente alla persona. La pronuncia rappresenta un importante richiamo alla tutela della dignità, dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza tra uomini e donne.

La libertà femminile non è una concessione del partner, ma un diritto fondamentale. Nessuna cultura, religione o tradizione può giustificare la violenza e la sopraffazione.

Finalmente la legge e Uguale per Tutti.

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