Terrorismo islamico – No alla cittadinanza italiana in caso di contatti con soggetti riconducibili al terrorismo islamico
È legittimo il provvedimento di diniego di cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, motivato dall’emersione di contatti con soggetti riconducibili al terrorismo islamico. Trattandosi dell’esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l’interesse superiore dell’ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) L. n. 91 del 1992. L’ampia discrezionalità alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20 maggio 2021 n. 3896.