Moglie ripudiata, il Comune darà esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello dopo il ricorso vinto dalla donna

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Moglie ripudiata, il Comune darà esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello dopo il ricorso vinto dalla donna – L’amministrazione dorica provvederà dopo la notifica ed auspica che “questa recente interpretazione giurisprudenziale sull’applicazione della legge anagrafica, possa seguire un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’Interno”.

Il Comune di Ancona, non appena notificata, provvederà a dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello che si è pronunciata in merito alla richiesta di una donna di cancellare lo stato di divorziato del marito, con il quale si era registrato nel capoluogo dorico dopo aver ripudiato la consorte. La vicenda risale a due giorni fa, quando il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da una donna bengalese di 37 anni che aveva chiesto al Comune di Ancona di cancellare lo stato di divorziato del marito, 45enne, che ne aveva fatto richiesta dopo averla ripudiata in Bangladesh a sua insaputa. Un divorzio per ripudio islamico.

La coppia ha vissuto e vive ancora nel capoluogo dorico, ha due figli minorenni, e per la donna lei era ancora spostata al coniuge da cui però voleva separarsi legalmente perché lui per anni l’avrebbe maltrattata spesso. Proprio avviando le pratiche di separazione, a giugno scorso, aveva scoperto che per l’anagrafe di Ancona il marito era già divorziato da lei. Da qui il ricorso alla Corte di Appello che oggi ha sciolto la riserva dopo l’udienza che si è tenuta il 27 gennaio scorso (seconda sezione civile). La Corte di Appello ha ordinato al Comune la cancellazione della registrazione perché “il ripudio è discriminatorio, non riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano, e solo il marito è abilitato a liberarsi del vincolo matrimoniale”.

La nota del Comune di Ancona

“Prediamo atto della sentenza della Corte di Appello di Ancona – dichiara il sindaco Daniele Silvetti – che verrà eseguita dagli uffici del Comune di Ancona non appena notificata. Per la prima volta si associa e quindi identifica l’indicazione dello Stato Civile di una persona nella scheda anagrafica al momento della trascrizione di un atto nei registri dello Stato Civile Italiano, nel caso di specie atto di matrimonio e provvedimento di divorzio. Questa sentenza dunque estende il divieto anche alla annotazione sullo Stato Civile eseguita nella scheda anagrafica nei confronti dei cittadini stranieri (ai sensi del Regolamento approvato con DPR 223 del 1989).

Detto questo, va confermato che nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ancona non vi è nessun atto trascritto o annotazioni riguardanti il matrimonio o il divorzio tra i due soggetti indicati nella sentenza. Auspichiamo che questa recente interpretazione giurisprudenziale sull’applicazione della legge anagrafica, possa seguire un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’Interno per uniformare il comportamento e le valutazioni di tutte le Anagrafi Nazionali. Da parte sua il Sindaco, Daniele Silvetti porterà all’attenzione dell’Anci la problematica proprio per una disamina approfondita della questione.

Va altresì ricordato che fino ad oggi i principi relativi al rispetto dell’Ordine pubblico italiano sono stati applicati esclusivamente alla trascrivibilità nei registri dello Stato Civile italiano di atti provenienti dall’estero (in applicazione dell’art. 18 del Regolamento dello Stato Civile approvato con DPR 396 del 2000 il quale prevede che ‘Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico’) ed è proprio questo il provvedimento applicato dall’ufficio di Stato Civile del Comune di Ancona”.

anconatoday

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