Nessuna motivazione culturale può giustificare maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

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Nessuna motivazione culturale può giustificare maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

Souad Sbai  “Questa motivazione difensiva ‘L’imputato sarebbe stato indotto ad un errore scusabile sull’ignoranza della legge penale italiana, che non gli avrebbe consentito di percepire il “disvalore della sua condotta” è inaccettabile, la violenza sessuale in un paese civile prescinde dalla cultura e dalla religione, questo è possibile perché le sinistre non fanno altro che confezionare alibi per le avanguardie del nostro futuro stile di vita, per fortuna in questo caso il giudice non si è fatto condizionare”.

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Con la sentenza n. 13786/2023 la Cassazione, in tema di reati sessuali e di violazioni dell’integrità fisica e morale della persona nessuna motivazione socioculturale può giustificare violazioni dell’integrità fisica e morale della persona.

Gli Ermellini hanno bocciato il ricorso di uno straniero condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata a danno della moglie. La pretesa di rapporti sessuali era giustificata dal rapporto di coniugio e dal desiderio di un figlio maschio e secondo la difesa questa motivazione  avrebbe escluso il dolo.

L’imputato sarebbe stato indotto ad un errore scusabile sull’ignoranza della legge penale italiana, che non gli avrebbe consentito di percepire il “disvalore della sua condotta”.

Per i Giudici della Suprema Corte si è confermato quanto già in precedenza ribadito nella giurisprudenza di legittimità “che il motivo culturale sottostante a una condotta illecita sia del tutto irrilevante” (cfr., vedi recenti, Cass. n. 7140/2021).

Si è ribadito che “in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l’agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d’origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell’approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell’individuo – e che in tema di cause di giustificazione – lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica”.

In definitiva la Cassazione ha ribadito che “nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell’integrità fisica e morale dell’individuo”.

Casertaweb

 

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