Conti bancari sempre meno riservati

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Conti bancari – Ampliata la possibilità di accesso all’anagrafe tributaria ad una serie di nuovi soggetti autorizzati, nuove misure finalizzate allo scambio di dati ed informazioni finanziarie tra gli Stati membri dell’Unione Europea per perseguire reati particolarmente gravi.

Ampliata la possibilità di accesso all’anagrafe tributaria ad una serie di nuovi soggetti autorizzati, nuove misure finalizzate allo scambio di dati ed informazioni finanziarie tra gli Stati membri dell’Unione Europea per perseguire reati particolarmente gravi e fenomeni transnazionali del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, incremento dello scambio di informazioni fra Europol.

Sono le principali disposizioni che emergono dallo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare il 5 agosto scorso dal consiglio dei ministri, inerente la «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI».

Tale direttiva insieme alle direttive 2019/878 e 2018/1673 (cd VI direttiva) in corso di recepimento completano l’Action plan pubblicato dalla Commissione europea il 7 maggio 2020, finalizzato a rafforzare il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo internazionale da parte dell’Unione europea.

La direttiva in commento doveva essere recepita entro il 1° agosto ’21.

Poteri di accesso ai conti bancari alle autorità competenti

Le autorità competenti nazionali, prevede l’art. 3 del decreto e cioè l’ufficio nazionale per il recupero dei beni (Aro), l’autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria, il ministero dell’interno, il Capo della polizia, i questori ed il direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia, peraltro già autorizzata dal dlgs 231/07) potranno accedere e consultare le informazioni dell’anagrafe tributaria inerenti i conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali delle leggi antimafia (titolo II del libro I del codice).

Tale accesso potrà avvenire sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l’Agenzia delle entrate. Oltre all’Uif (art. 6, comma 6 lett. a) del dlgs 231/07), al Nucleo speciale di polizia Tributaria (art. 9, comma 8, lett. a), ed alla Dia (art. 8, comma 1, lett. a) vengono ampliati, quindi i soggetti legittimati, per motivi specifici ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari.

Viene inoltre stabilito che sarà sempre possibile per il nucleo speciale della GdF (Nspv) e per la Dia di richiedere alla Uif informazioni finanziarie o analisi finanziarie qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia. Vale anche la possibilità inversa e cioè informazioni in materia di contrasto ai fenomeni di antiriciclaggio ed antiterrorismo potranno essere chieste anche dall’Uif, alla Gdf ed alla Dia, che forniranno le richieste informazioni nel rispetto del segreto delle indagini.

Gli scambi di informative internazionali

Sempre allo scopo di prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, viene poi previsto che il Nspv della Guardia di finanza e la Dia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dall’Uif qualora sopraggiunga una richiesta motivata (caso per caso) da competente autorità di altro stato membro.

Viene infine previsto che alle richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol (agenzia europea di polizia), siano fornite risposte dalle competenti autorità nazionali tramite l’Unità nazionale di Europol. Anche l’Uif, per l’Italia (ed in generale le Fiu- Financial intelligence unit di ogni stato membro) sono autorizzate a rispondere a richieste motivate da Europol , tramite l’unità nazionale dello stesso ente (art. 9).

I reati presupposto

Il decreto di recepimento evidenzia, inoltre, i reati presupposto associati, in relazione ai quali si rende necessario lo scambio di informazioni.

Essi coincidono con i reati previsti dalla direttiva 2018/1673 (relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) anche questa in corso di recepimento (si veda a tal proposito ItaliaOggi del 5 agosto).

Si tratta di qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà superiore, nel massimo, a un anno o nel minimo a sei mesi. In ogni caso costituiscono reati presupposto associati i reati riportati nella tabella in pagina.

Italiaoggi

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