Il Green Pass e la rana bollita

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centrodestra draghi - calenda

La metafora della rana bollita, del filosofo ed anarchico statunitense Noam Chomsky, insegna come ci si può assuefare a situazioni spiacevoli ed addirittura devastanti arrivandoci gradatamente.

Se buttiamo una rana in una pentola di acqua bollente essa salta subito via e si salva, se la mettiamo nell’acqua tiepida non si sentirà minacciata, anzi le sembrerà di stare in un ambiente confortevole. Se man mano aumentiamo la temperatura, la rana si abituerà gradualmente fino a quando perderà le forze e, nel momento in cui la temperatura diventerà insostenibile, non avrà più le energie per saltare e morirà bollita.

Il recente provvedimento sul Green Pass, che pone consistenti limitazioni a chi non lo ha, limitazioni che, nel tempo, sembra aumenteranno, mi ha fatto venire in mente proprio detta metafora.

Intendiamoci, non sono assolutamente “no vax ed anzi sono convinto che l’unico mezzo per uscire da questa pandemia sia proprio la vaccinazione di massa, sia pur con i rischi che essa comporta e sui quali il bombardamento mediatico è pressochè quotidiano.

Ritengo semplicemente che il Green Pass, così come voluto dal Governo, serva a ben poco, visto che ci dicono continuamente che anche i vaccinati possono infettare, se non ad incidere sulle libertà personali, oltre a mettere una seria ipoteca su molte attività economiche, che, gradatamente, come la rana bollita, in nome della lotta al Covid, i provvedimenti governativi sembrano avere intenzione di limitare in un crescendo che potrebbe diventare sconcertante.

Si dica chiaramente che il vaccino è obbligatorio, scelta opinabile ma almeno chiara e sulla quale il Governo si prenderebbe le proprie responsabilità.

In Italia è possibile rendere un vaccino obbligatorio a seguito di una corretta lettura dell’art.32 della costituzione che, certamente,tutela il diritto del cittadino alla salute ed alla libera scelta delle cure, ma dall’altro si preoccupa di garantire la salute pubblica, il che può comportare disposizioni, da adottare con provvedimentoavente forza di legge, che impongano determinate cure, sempre nel rispetto della persona umana.

Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale la quale, con la nota sentenza n.5 del 2018 firmata anche dall’attuale Ministro Cartabia, ha, con chiarezza, esposto il perimetro nel quale l’obbligo vaccinale è costituzionalmente legittimo. Vale la pena ricordare i tre punti fondamentali indicati dal provvedimento:

“La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione:

a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307);

b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi);

c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale “trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura”.

Difficilmente, però, allo stato attuale sembra si possa affermare che sussistano i tre requisiti e la confusione è molta.

Non vi è certezza che il vaccino anti Covid preservi effettivamente la salute degli altri, visto che, sembra, anche i vaccinati possono infettare, sugli effetti collaterali i dubbi sono tanti, ma soprattutto non è prevista alcuna “equa indennità”, né ordinario risarcimento,nei confronti di chi, fortunatamente i casi sono rarissimi, resti danneggiato dal vaccino.

La conclusione è che, allo stato dell’arte, per l’obbligatorietà sarebbe necessario un intervento costituzionale, per carità sempre possibile, ma di difficile attuazione e sinceramente poco auspicabile, per cui la strada intrapresa dal Governo sono convito che ci porterà, con sistemi, come quello di dubbia utilità del Green Pass, apparentemente volto ad altra finalità, a rendere sostanzialmente obbligatorio il vaccino senza passare per la Costituzione.

Almeno, come proposto dalla opposizione di Fratelli d’Italia, la quale ha assunto una posizione articolata, adeguatamente motivata e non ideologica (sì al Green Pass per lo spostamento tra Stati, no all’interno del territorio nazionale), si rendessero gratuiti i tamponi e si facilitasse al massimo la loro esecuzione h.24.

Vacciniamoci, quindi, ma teniamo ben alta l’attenzione sulle limitazioni delle nostre libertà per non assuefarci a provvedimenti sempre più restrittivi, privi di certa e più che fondata giustificazione.

Antonfrancesco Venturini

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