Hamas: organizzazione terroristica secondo l’Italia e l’Unione Europea

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Hamas, movimento islamista nato a Gaza nel 1987 come diramazione della Fratellanza Musulmana, è oggi riconosciuto come organizzazione terroristica dall’Unione Europea e, di conseguenza, anche dallo Stato italiano. Questa classificazione deriva da un complesso quadro normativo europeo e nazionale che mira a contrastare il terrorismo internazionale e a impedire il finanziamento dei gruppi armati.

Il quadro giuridico europeo

La base giuridica principale è il Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 344 del 28 dicembre 2001. Tale regolamento istituisce misure restrittive “contro determinate persone, gruppi ed entità coinvolti in atti di terrorismo”, prevedendo il congelamento dei fondi, il divieto di finanziamento diretto o indiretto e l’obbligo per gli Stati membri di cooperare nella prevenzione e nella repressione delle attività terroristiche.

Sulla base di questo quadro, il Consiglio dell’UE ha incluso Hamas (sia l’ala militare, nota come Brigate Ezzedin al-Qassam, sia l’ala politica) nell’elenco delle organizzazioni terroristiche nel 2003. Tale inclusione è stata confermata e aggiornata negli anni successivi, da ultimo con la Decisione (PESC) 2023/422 del 23 febbraio 2023, pubblicata nella GUUE L 59 del 24 febbraio 2023, e successivamente con la Decisione (PESC) 2024/385 del 19 gennaio 2024 e il Regolamento (UE) 2024/386 (GUUE L 19/01/2024). Questi atti stabiliscono misure specifiche contro Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ), includendo sanzioni personali nei confronti di individui e istituzioni ritenuti collegati ai due gruppi.

Nel gennaio 2025, con la Decisione (PESC) 2025/85, il Consiglio dell’Unione Europea ha rinnovato per un ulteriore anno, fino al 20 gennaio 2026, il regime sanzionatorio nei confronti di Hamas e delle organizzazioni a essa collegate.

L’applicazione in Italia

Essendo i regolamenti europei direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali (articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), le disposizioni contro Hamas sono operative anche in Italia, senza la necessità di ulteriori leggi di recepimento.

Inoltre, la legislazione penale italiana rafforza queste misure. Il Codice penale, all’articolo 270-bis, punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni con finalità di terrorismo internazionale, con pene che vanno da sette a quindici anni di reclusione. Gli articoli 270-ter e 270-quinquies estendono la punibilità al reclutamento, all’addestramento e al semplice supporto materiale o propagandistico. Tali norme si applicano a qualsiasi organizzazione, anche straniera, che persegua obiettivi terroristici.

Implicazioni concrete

In virtù di questo quadro normativo, ogni attività di sostegno, finanziamento o propaganda a favore di Hamas in Italia è illegale. Le autorità finanziarie italiane, come l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, insieme a quelle giudiziarie e di pubblica sicurezza, cooperano con l’Unione Europea e con Europol per identificare e bloccare movimenti di denaro o iniziative riconducibili al gruppo.

Fonti ufficiali

Regolamento (CE) n. 2580/2001 – GUUE L 344, 28.12.2001

Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, 23.02.2023 – GUUE L 59, 24.02.2023

Decisione (PESC) 2024/385 e Regolamento (UE) 2024/386 – GUUE L, 19.01.2024

Decisione (PESC) 2025/85 del 13.01.2025 – GUUE L, 14.01.2025

Codice Penale Italiano, artt. 270-bis – 270-quinquies

Consiglio dell’Unione Europea

Di S.S.

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