Referendum eutanasia e cannabis bocciati, una buona notizia

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Referendum eutanasia e cannabis bocciati, una buona notizia.

Sono da sempre convinto che lo strumento del referendum debba essere utilizzato per grandi, importanti e semplici temi, in quanto il voto popolare, che avviene spesso di pancia e con scarsa informazione, non è adatto a questioni che necessitino particolari articolazioni ed approfondimenti.

Certamente non adatta ad un referendum è la delicatissima materia dell’eutanasia, nonché la così detta liberalizzazione della cannabis, argomento quest’ultimo sul quale non mi pare proprio ci fosse la necessità di disturbare i cittadini.
Peraltro i quesiti referendari proposti erano o di difficile comprensione, come quello dell’eutanasia, o addirittura errati, come quello della cannabis.

Sfido chiunque a capire, in prima battuta, la portata effettiva del quesito relativo alla prima questione, vale la pena ricordarlo testualmente: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”.

Credo che in moltissimi abbiano firmato senza minimamente preoccuparsi di fare il “copia incolla” normativo per verificare quale sarebbe stato l’effetto dell’abrogazione delle dette poche parole in un articolo del codice penale che tratta di omicidio, dico e sottolineo “omicidio”.

Il risultato sarebbe stato quello di ampliare talmente la platea delle lecite soppressioni di vite, da ricadere nell’arbitrio, arrivando alla estrema possibilità di sopprimere qualche “fastidioso” genitore anziano anche solo depresso, eliminando, quindi, anche la spesa per il costoso “ospizio” di turno dove era stato parcheggiato e dove stava vivendo veramente troppo.

Sinceramente mi viene la pelle d’oca solo a pensarci ed ineccepibile appare la soluzione data dalla Corte Costituzionale.
Il tema dell’eutanasia è talmente delicato da non poter essere affrontato con l’accetta normativa del referendum, tocca la visione stessa che ognuno ha della vita e situazioni estreme la cui drammaticità non può essere risolta a colpi ideologici.

Indipendentemente dal credo religioso, la vita può essere concepita come un dono datoci, che sia da Dio o da un Logos generico naturale per i non credenti fa poca differenza, e come dono sentirne la responsabilità in un cammino generante, oppure come un qualcosa che ci appartiene e basta, con una sorta di autoreferenzialità ed autosufficienza tale da poterne disporre senza alcun limite.

La prima concezione, alla quale mi sento di appartenere, porta alla valorizzazione della vita dandole un significato profondo ed un senso, la seconda porta ad una secolarizzazione dei comportamenti, volti solo ad un egoistico piacere effimero per la soddisfazione dei desideri in sé, ed ad una cultura che rende lecito tutto ciò che è possibile e, quindi, anche sopprimere un essere umano, senza se e senza ma, solo che lo voglia, togliendo alla vita ogni senso.

Considero, quindi, un’ottima notizia lo stop dato dalla Corte su di un argomento così delicato, sperando che il Parlamento voglia seguire la prima concezione e non la seconda su di un tema che va veramente al di là e che, se proprio si volesse considerare, debba essere limitato a casi veramente estremi.

Sulla più “leggera” questione dalla cannabis fa quasi sorridere l’epilogo sull’errore rilevato dalla Corte Costituzionale nel quesito. Si vede proprio che era destino che i cittadini non fossero scomodati su questo tema.

In effetti la parte principale del quesito era la seguente: “Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,  avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”Detto comma fa riferimento alla tabella I dell’art.14 del medesimo D.P.R..

Leggendo questo ultimo articolo si trova nella indicata tabella I non solo, fra l’altro, l’oppio e la coca, il che già fa rabbrividire, ma anche genericamente “ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali” (let.a n.7 della detta tabella I), quindi se fosse passato il quesito si sarebbero liberalizzante sostanze che, ripeto, possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali.

Penso che, anche qui, molti che hanno sottoscritto per il referendum non ne abbiano capito la portata.

Un plauso, quindi, alla bocciatura data dalla Corte Costituzionale, auspicando che, in futuro, si utilizzi meglio lo strumento del voto popolare e per temi semplici, importanti e ben comprensibili.

Di Antonfrancesco Venturini

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