Gli extraprofitti delle Banche, non solo tassazione

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Gli extraprofitti delle Banche, non solo tassazione – La tassazione separata dei cd. extraprofitti percepiti dalle banche in Italia, pur avendo una propria validità, può presentare due ordini di inconvenienti.
Infatti, la tassazione diretta separata di una parte dei ricavi di un’impresa, senza tener conto dei costi, a cui si aggiunge l’ordinaria tassazione diretta degli utili netti, potrebbe presentare dubbi di costituzionalità nei confronti di tutte le altre imprese soggette a tassazione solo degli utili netti.
Inoltre, se, a quel che sembra, i proventi della tassazione degli extraprofitti fossero destinati, non alla rifusione dei soggetti che hanno dovuto effettuare maggiori esborsi, per effetto della percezione degli extraprofitti da parte delle banche, ma alla copertura di altri obiettivi politici, ancorché lodevoli, come la riduzione del cuneo fiscale, ci si troverebbe nella situazione che il finanziamento della riduzione del cuneo fiscale non venga coperto a carico dello Stato, ma lo sia posto a carico proprio dei soggetti che hanno subito gli oneri degli extra profitti delle banche.
Un ulteriore intervento riguardo alla tematica degli extraprofitti, che non avrebbe gli indicati inconvenienti e non lederebbe i poteri di Politica monetaria della BCE, potrebbe essere rinvenuto nel diretto contenimento dell’entità degli extraprofitti delle banche, limitando gli incrementi di tasso di interesse consentiti alle stesse per effetto dell’incremento del Tasso di sconto della BCE alla funzione di contenimento dell’inflazione che la stessa BCE attribuisce a tali incrementi.
Infatti, se lo scopo degli incrementi del Tasso della BCE è quello di combattere la crescita dell’inflazione, è indubbio che gli effetti dell’incremento di tale Tasso debbano ripercuotersi sulle “nuove” erogazioni di credito da parte delle banche, sotto forma di nuovi fidi o di incremento di quelli in essere al fine di contenere la crescita della domanda di beni e servizi che produce inflazione.
Viceversa, l’aumento dei tassi di interesse della massa dei crediti già concessi ed erogati dalle banche non appare produca alcun significativo contenimento delle tensioni inflazionistiche perché non determina effetti immediati di contenimento degli eccessi di domanda, ma certamente comporta incrementi dei costi delle imprese, che sono a propria volta causati dall’aumento del costo del denaro che le imprese stesse scaricheranno, tramite incrementi dei prezzi, sugli utilizzatori finali con ulteriori impulsi all’inflazione.
Inoltre, l’aumento dei tassi di interesse dei crediti già concessi determina appunto i famosi extraprofitti delle banche, nei limiti in cui le stesse non debbano sopportare effettivi incrementi di costi di raccolta (es. remunerando maggiormente i depositi).
La pretesa delle banche di aumentare la propria remunerazione per fidi già concessi ed erogati ai propri clienti, ancorché a tasso variabile, nei limiti massimi degli incrementi di tasso della BCE, anche senza aver subito corrispondenti incrementi dei costi di raccolta che determinino effetti diretti sui fidi in essere, oltre a non essere utile al contenimento delle tendenze inflazionistiche potrebbe dar luogo ad un fenomeno già ben conosciuto e vietato da una legge vigente.

Infatti, è di sicuro sostenibile che i clienti delle banche si trovino in una situazione di dipendenza economica nei confronti di queste ultime, ai sensi dell’art. 9 della Legge 192/98, per le difficoltà di riduzione immediata dei propri fidi in essere, o anche di semplice mutamento di banca erogatrice, che presupporrebbe nuovi tempi di istruttoria.
E’ certamente lecito per le banche tutelarsi dagli incrementi dei costi di raccolta, con apposite clausole di variabilità dei propri tassi di interesse praticati alla clientela. Ma se tali clausole vengono attivate dagli incrementi del Tasso di interesse della BCE, anche senza che le banche abbiano avuto corrispondenti aumenti dei propri costi, ciò è parimenti lecito?
Se gli incrementi del tasso della BCE consentono alle Banche, oltre all’incremento dei tassi da praticare alla clientela per i nuovi affidamenti, anche quello sugli affidamenti già esistenti, appare logico ed equo che, per questa seconda categoria di finanziamenti, gli incrementi di tasso di interesse da parte delle banche debbano essere considerati leciti solo nei limiti in cui siano collegati direttamente ad incrementi dei costi della raccolta di mezzi finanziari con cui le banche coprono e continuano a coprire il fabbisogno finanziario a supporto di dette erogazioni di credito.
L’utilizzo degli aumenti del tasso della BCE per incrementare in misura corrispondente i tassi dei finanziamenti in essere, senza l’esistenza di incrementi di costi di raccolta che li giustifichino, è la fonte dell’emersione degli extraprofitti che si vorrebbe combattere con una tassazione ad hoc, che, sia pur in linea generale condivisibile, ha le possibili criticità sopra evidenziate.
Tuttavia, gli effetti, che tanto incidono sui bilanci familiari e delle imprese, degli extraprofitti delle banche dipendenti dagli incrementi di Tasso di interesse della BCE possono essere combattuti anche attraverso provvedimenti normativi non necessariamente di rango legislativo, facendo ricorso a norme di legge già esistenti.
Infatti, l’incremento dei tassi di interesse praticati alla clientela per i finanziamenti in essere senza l’esistenza di incrementi di costi di raccolta che li giustifichino, potrebbe essere inquadrato, in quanto genera per le stesse i citati extraprofitti non giustificati da aumento di costi, nelle previsioni normative sull’abuso di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9 della Legge 192/98.
Da tale norma di legge potrebbe, infatti, esser fatta derivare la nullità delle clausole contrattuali su cui le banche possano pretendere di fondare l’applicazione degli incrementi dei tassi dei finanziamenti in essere svincolati dagli incrementi dei costi di raccolta da esse sopportati per il mantenimento in essere di detti finanziamenti, che risultino già concessi al momento dei singoli incrementi di Tasso da parte della BCE, e possano pretendere dai propri clienti l’incremento dei tassi applicati per i finanziamenti in essere nella massima misura consentita dal Tasso BCE, indipendentemente dagli incrementi dai propri costi effettivi di
raccolta.
Tra i residui compiti di Vigilanza della Banca d’Italia rientrerebbe infine il controllo dinamico dell’entità degli incrementi dei costi di raccolta, che legittimerebbe l’incremento dei tassi di interesse delle singole Banche per i finanziamenti in essere, sempre nei limiti massimi dell’applicazione degli incrementi previsti dal Tasso della BCE, che andrebbe applicato integralmente ai nuovi finanziamenti alla clientela per il rispetto dei poteri in materia di Politica monetaria europea conferiti alla BCE.

Ferma restando la possibilità dell’applicazione di detta norma in via interpretativa per le finalità su dette, essa potrebbe essere fatta valere, però, allo stato attuale solo nel caso di cliente impresa (salvo estensive e dubbie interpretazioni giurisprudenziali), secondo quanto previsto dall’art. 9 citato, pertanto sarebbe opportuno comunque un intervento legislativo per ampliare la sfera dei destinatari anche a tutti i consumatori e, con l’occasione, determinare meglio, sempre normativamente, i presupposti di applicazione e le finalità volute.

Di Antonfrancesco Venturini

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