Soccorso migranti, fermo delle navi Ong solo se c’è pericolo per sicurezza o salute – Lo Stato di approdo può esercitare i controlli, ma il fermo va motivato. Il numero di persone a bordo, in seguito ad un salvataggio, è di per sè non rilevante.
Lo Stato di approdo può controllare le navi delle organizzazioni umanitarie, che svolgono sistematicamente un’attività di ricerca e soccorso di persone in mare. Ma il fermo può essere disposto solo in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente. Rischi che lo stato di approdo ha l’onere di dimostrare. Questa la decisione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nelle cause riunite C 14/21 e C-15/21| Sea Watch. La Sea Watch è un’organizzazione umanitaria con sede a Berlino (Germania). A rivolgersi a Lussemburgo, con un rinvio pregiudiziale, è stato il Tribunale amministrativo per la Sicilia, impegnato ad esprimersi, dopo il ricorso della Sea Watch, sulla legittimità del provvedimento di fermo amministrativo e della ispezione “Port State Control” supplementare più dettagliata, alla quale è stata sottoposta la nave, dalle autorità italiane nel settembre 2020.
Le ragioni del fermo
Tra le navi dell’organizzazione umanitaria ci sono la Sea Watch 3 e la Sea Watch 4, che battono bandiera tedesca e sono certificate come navi da carico. Nell’estate del 2020, queste due navi hanno effettuato operazioni di soccorso e hanno sbarcato le persone salvate in mare nei porti di Palermo e di Porto-Empedocle (Italia). Le ispezioni messe in atto dalle capitanerie dei due porti siciliani sono state giustificate con l’assenza di una certificazione per l’attività di ricerca e soccorso in mare e per aver imbarcato un numero di persone molto superiore a quello autorizzato. Il report delle autorità aveva, inoltre, evidenziato, carenze tecniche e operative che comportavano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente. Da qui la richiesta del fermo delle navi e il conseguente ricorso al Tar Sicilia della Sea Watch, per l’annullamento dei provvedimenti, perché le capitanerie sarebbero andate oltre il potere attribuito alle autorità di approdo, secondo la direttiva 2009/16.