L’Inps ha pubblicato una circolare con le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al contributo e i requisiti necessari. La misura è rivolta alle donne, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Le richieste devono essere presentate attraverso gli operatori comunali.
Le donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà potranno accedere a un contributo fino a 400 euro al mese per un anno. Lo fa sapere l’Inps, che ha pubblicato la circolare sul “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza“. Circolare che, di fatto, rende il contributo operativo.
Il Fondo, si legge in una nota, è stato istituito per favorire – attraverso l’indipendenza economica – percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.
Il cosiddetto reddito di libertà “consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi”, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il contributo è destinato alle donne, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Nella nota dell’Inps, si legge che è finalizzato a sostenere “prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori”. La misura è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito. Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Le donne straniere che hanno lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane. La circolare Inps numero 166 dell’8 novembre 2021 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al contributo e specifica i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno. La domanda deve essere presentata all’Inps dalle donne interessate – direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato – tramite gli operatori comunali del Comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare. Spetta agli operatori comunali, quindi, inserire le domande sulla piattaforma di collegamento con l’Inps. L’applicazione per l’invio delle istanze, però, non è ancora operativa e l’Istituto dovrebbe comunicarne prossimamente l’attivazione. Per il momento, quindi, le domande possono essere già presentate ai Comuni dalle donne interessate, ma non possono essere ancora trasmesse all’Inps. Poi farà fede la data di inoltro della richiesta all’Inps da parte delle amministrazioni e non quella di compilazione delle donne. Nella procedura per presentare la domanda devono essere inseriti, oltre a diversi dati personali, anche una “attestazione della condizione di bisogno ordinario o attestazione della condizione di bisogno straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale” e una “dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza”. Le domande che rispettano i requisiti richiesti saranno accettate fino a esaurimento del bugdet. Con riferimento all’annualità 2021, sono stati stanziati 3 milioni di euro: sono suddivisi su base regionale (e Province autonome) in base al numero di donne residenti con età compresa tra 18 e 67 anni. Le domande non ammesse “per insufficienza di budget”, comunque, potranno essere accolte in un momento successivo. Se la richiesta – dopo i vari controlli – viene accolta, l’importo sarà accreditato su conto corrente, libretto di risparmio o carta prepagata dotati di Iban. Il conto deve essere intestato alla richiedente del contributo. L’ammontare è esente da tassazione sul reddito e cumulabile con altri sussidi quali il reddito di cittadinanza, gli ammortizzatori sociali, gli assegni nucleo familiare. Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è una misura introdotta dall’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e disciplinata con il Dpcm del 17 dicembre 2020 a firma della ministra Elena Bonetti. “Finalmente il reddito di libertà è operativo. Una misura di straordinaria importanza, che aiuta le donne vittime di violenza a intraprendere un percorso concreto di riappropriazione della propria libertà e della propria autonomia, una prospettiva di salvezza e di speranza. È stato introdotto grazie a un emendamento a prima firma Lucia Annibali, alla quale sono profondamente grata per l’impegno profuso, e ha ottenuto di fatto una condivisione trasversale”, ha detto la ministra Bonetti. E ha aggiunto: “Fa parte degli strumenti messi in campo nell’ambito del nuovo piano nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne, nell’asse di promozione dell’autonomia e del protagonismo. Le donne non soltanto devono essere sostenute nella fase di denuncia ma sapere che non saranno lasciate sole e che per combattere la violenza economica mettiamo in campo anche misure di sostegno e di investimento come il reddito di libertà e il microcredito di libertà”.