Green pass: dal 6 dicembre per prendere i mezzi pubblici gli studenti over 12 dovranno fare il tampone o il vaccino

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Green pass, dal 6 dicembre per prendere i mezzi pubblici gli studenti over 12 dovranno fare il tampone o il vaccino

C’è un punto sinora non considerato nel decreto sull’obbligo vaccinale formalizzato in queste ore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: riguarda l’obbligo anche per giovani e studenti dai 12 anni di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico solo con Green Pass, quindi con la vaccinazione anti Covid19 o il tampone rino-farinegeo negativo effettuato.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questo obbligo sorrettizio che coinvolge anche poco più che bambini e ragazzi nell’effettuazione coatta del tampone o del vaccino anti Covid, la dice lunga sulla legittimità del provvedimento. Per questi motivi siamo sempre più convinti dell’errore commesso dal Governo nell’imporlo e per questo abbiamo anche deciso di scioperare il 10 dicembre e di ricorrere in Tribunale contro gli atti attuativi dell’obbligo vaccinale, dopo quelli del Green Pass”.

Il sindacato chiederà di avere una risposta dal giudice amministrativo  prima del 15 dicembre, quando la vaccinazione obbligatoria dovrebbe entrare in vigore: chiunque volesse chiedere informazioni ulteriori informazioni sull’obbligo del Green Pass può scrivere alla seguente e-mail: obbligovaccinale@anief.net

COSA DICE LA RELAZIONE TECNICA

Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge, novembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali: il passaggio che introduce l’obbligo per giovani e studenti dai 12 anni di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico solo con Green Pass, quindi vaccinazione o tampone effettuato.

L’articolo 4 (Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19) reca anch’esso modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a decorrere dal 6 dicembre 2021.

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Con la lettera c), si interviene, infine, sull’articolo 9-quater, relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto: si rimuove l’esclusione dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti; si estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale;  si rimuove l’esclusione dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esentati dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 sui mezzi di trasporto anche i minori infra-dodicenni oltre che i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale. Intervenendo sul comma 3 dell’articolo 9-quater si stabilisce, infine, che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere svolte secondo modalità a campione.

Orizzontescuola

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